Ordinanza n.90 del 1985

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ORDINANZA N. 90

ANNO 1985

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici.

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, u.c., del codice penale e 7, comma secondo, lett. d), del d.l. 20 novembre 1981 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Turrini Giancarlo, iscritta al n. 1042 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Turrini Giancarlo, per reati edilizi accertati il 19 luglio 1982, il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 (R.O. n. 1042 del 1983), premesso che l'imputato assumeva di aver compiuto il fatto in epoca anteriore al d.l. 20 novembre 1981 n. 663, dopo aver rilevato che il d.l. suindicato - il quale elimina il carattere di illiceità penale del fatto ascritto -, pur non essendo stato convertito, doveva essere applicato, quale norma sopravvenuta più favorevole all'imputato, ai fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 2, u.c., c.p., sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., in base al quale i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio;

considerato che, comunque, la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Aldo CORASANITI

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1985.